Il nostro Statuto
Art.1 – Costituzione
Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 è costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “Attic”, da qui in avanti per brevità “Associazione”.
L’Associazione promuove attività di aggregazione giovanile e di partecipazione attiva dei giovani alla realizzazione di una comunità impegnata ai fini sociali.
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.
L’Associazione si caratterizza per:
- essere aconfessionale e apolitica;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- l’esclusione di qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati;
- assenza di fini di lucro: eventuali proventi non possono essere divisi tra gli associati neanche in forme indirette, ma è fatto obbligo di investirli in attività istituzionali.
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa può essere sciolta esclusivamente con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.
L’Associazione ha sede legale a Staranzano (GO) in via Martin Luther King n.22. Il Consiglio direttivo potrà con la propria delibera cambiare indirizzo e sede legale dell’Associazione. Il trasferimento della sede legale non comporta una modifica statutaria.
Art.2 – Scopi dell’Associazione
Scopo dell’Associazione è la promozione di ogni iniziativa atta a:
- sostenere e valorizzare le idee e i progetti dei giovani locali, soci e non
- favorire la formazione spontanea di gruppi giovanili
- favorire la solidarietà tra i soci e il miglioramento della loro qualità di vita
- operare per la realizzazione di un ambiente sociale inclusivo e solidale all’interno del quale sia possibile uno sviluppo armonico della persona.
- operare per favorire l’integrazione di persone con difficoltà di inclusione sociale
L’Associazione in particolare può:
- organizzare azioni di mutuo aiuto tra i soci e i terzi;
- organizzare e gestire manifestazioni che favoriscano l’aggregazione sociale giovanile quali competizioni sportive, ludiche o eventi di carattere musicale;
- organizzare e gestire attività sociali inclusive per i soci e i terzi
- organizzare occasioni per migliorare la conoscenza del territorio, anche cercando e promuovendo occasioni di collaborazione con le diverse realtà che vi operano
Art.3 – Soci
Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
Art.4 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
I soci devono versare nei termini previsti la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Art.5 – Recesso ed esclusione del socio
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata con la maggioranza dei voti dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Art.6 – Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Vicepresidente
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
Art.7 – Assemblea
L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Art.8 – Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea deve:
- approvare il rendiconto conto preventivo e consuntivo;
- fissare l’importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo
Art. 9 – Validità Assemblee
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.
Art.10 – Verbalizzazione
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.
Art.11 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da minimo cinque membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione e il rendiconto preventivo e consuntivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni.
Art.12 – Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Tale ruolo spetta al Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.
Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica per n. 2 anni.
Art.13 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati.
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
Art.14 – Rendiconto economico-finanziario
Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 10 gg. prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Art.15 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
Art. 16 – Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
Sottoscritto a Staranzano il 21 aprile 2017
Luca Nicassio, Andrea Nicassio, Simone Campobasso, Giovanni Visentini, Davide Corà, Gabriele Zotti, Alessandro Dimatteo, Enrico Miglia.